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STATUTO
DELLA LEGA NORD PER LINDIPENDENZA DELLA PADANIA
Il Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali: 1. Alto Adige
- Südtirol; Le Sezioni
Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizioni
e Sezioni Comunali.
Il simbolo della LEGA NORD PER LINDIPENDENZA DELLA PADANIA è costituito da un cerchio con allinterno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti allinterno di un secondo cerchio e la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato con spada e libro chiuso, nella parte inferiore è la parola Padania; il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato sinistro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione Lega Nord, sia con laggiunta di tutte le sue varianti regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.
Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.
Ciascuna
Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica
della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine
Nazione si intendono le comunità etnico - geografiche
identificate nellArt. 2. La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.
Coloro che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato lindipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione dindipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto lAtto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989 assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania. I Padri Fondatori
della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e, in situazioni
di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario
Federale e del Consiglio Federale.
Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Federazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto il maggior numero assoluto di voti. In caso di scioglimento dellente, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 8 - Organi Federali del Movimento Sono organi
Federali del Movimento:
Il Congresso
Federale è lorgano rappresentativo di tutti gli associati
delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina
le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al
Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di
diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive
Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente
Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne
facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale
o il Segretario Federale. In prima convocazione, tutte le delibere sono
assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione,
a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo
Statuto.
Il Congresso
Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno maturato
5 (cinque) anni di anzianità di militanza.
Il numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale: 1 (uno) ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di 3 (tre) basati sullultimo censimento ufficiale; 2 (due) delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un massimo di 25 (venticinque); a questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Segretario e il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, Padri Fondatori, i Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, anche ed eventualmente ad assemblee sciolte, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare luso delle deleghe. I Soci Fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente inerenti alla loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale determina lazione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicazione del programma elaborato dal Congresso Federale. Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. Il Consiglio Federale è composto da: il Segretario
Federale; Da altri
membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote: Partecipano
con diritto di parola: il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera
dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica,
il rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo, il Responsabile
Organizzativo Federale, il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali
ed il Rappresentante del Coordinamento Federale dei Giovani Padani.
E di competenza del Consiglio Federale: a) eleggere il Presidente Federale; b) nominare il Rappresentante del Coordinamento Federale Giovani Padani, su indicazione dello stesso Coordinamento; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione; d) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; e) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri; f) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli dei Congressi Federali e Nazionali; g) stabilire le quote associative e la loro ripartizione; h) gestire il fondo comune. i) verificare ladozione e lattuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del Movimento; j) vigilare sullosservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali; h) la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento. In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le medesime modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia; Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali. Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento. Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso. In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale o da un loro delegato. Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dellultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto, in difetto di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente, provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica, entro 120 giorni, del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati. I poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo periodo, assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o dimissioni di questultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Federale, per richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale della Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e convocando un Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.
Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dallanticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Il Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai lavori dellUfficio di Segreteria Politica. Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale ad acta e convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dallevento, per lelezione del nuovo Segretario Federale.
Il Presidente
Federale è eletto dal Consiglio Federale, ne fa parte di diritto
e dura in carica un anno. Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai sensi dellArt. 13. La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Il Segretario
Federale, per lesercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente
revoca, fra i Soci Ordinari Militanti: i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Coordinatore delle Segreterie Nazionali, lUfficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e i Parlamenti. Leventuale nomina, o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.
Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali è nominato ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale e può essergli concessa delega di visione totale. Può partecipare ai lavori dei Consigli Nazionali, con diritto di parola; verifica ladozione e lattuazione delle delibere del Consiglio Federale da parte delle Sezioni Nazionali e vigila sullosservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali del Movimento.
Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Federale sono disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Federale. E, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione dindirizzo, decisione e coordinamento politico allinterno e allesterno del Movimento.
Gli Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del Movimento.
Il Coordinamento Federale del Movimento dei Giovani Padani, attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Federale, coordina lattività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali.
La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile. Il diritto dutilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale. Il Movimento garantisce limpiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.
Il patrimonio del Movimento è costituito: dai beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni Nazionali o comunque pervenuti; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio. Le entrate del Movimento sono costituite: dallutile
derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.
I rimborsi elettorali per le elezioni regionali saranno suddivisi fra la struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale. Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento, alla quale andrà unulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo finanziamento. Il rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel seguente modo: il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti riportati; leventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Sezioni Nazionali; la suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può deliberare lesclusione dalla ripartizione di quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e le modalità dellerogazione. In questultimo caso, il Consiglio Federale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della Federazione.
Le spese del Movimento sono le seguenti: spese generali federali; spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per campagne elettorali; investimenti; sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti; ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Sezioni Nazionali e Provinciali.
La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Federale, tra coloro che hanno svolto incarichi di Amministrazione di Segreteria Nazionale o Federale o di Gruppo Parlamentare. Il Consiglio Federale, allinterno del Comitato Amministrativo, nomina il Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso. Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa. Il Segretario o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale. Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale. Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono: lapertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dellUnione Europea; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di pagamento; lassunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale; la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e ladempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. Il Comitato Amministrativo Federale controlla lintero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore allimporto stabilito dal Consiglio Federale Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai Segretari Nazionali e/o Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o dopera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta lespressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui allArt. 48 del presente Statuto. Il Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo Federale altre specifiche attribuzioni. Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo Federale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997: il bilancio consuntivo, linventario e quantaltro inerente per legge; il bilancio preventivo. Lesercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra Organizzazione Federale, Sezioni Nazionali e organi di informazione della Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario, linventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Federale alla sua pubblicazione secondo la legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dellanno di competenza. Nel corso dellanno, il Consiglio Federale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. Il Comitato Amministrativo Federale può, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando lesito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio Federale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.
Art. 26 - I Gruppi Parlamentari I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nellambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. Ladesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale, con il quale andrà altresì concordata ladesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata lopportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. Le spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo conto di unequa utilizzazione allinterno della struttura.
Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.
Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nellambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. Ladesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata ladesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata lopportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Art. 29 - Iscrizione al Movimento Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che simpegnino allosservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto. I Soci appartengono a due qualifiche differenti: Soci Ordinari-Militanti; Soci Sostenitori. I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori. E intrasmissibile la quota o contributo associativo.
a) I Soci Ordinari-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria. La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con liscrizione o ladesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dallorgano competente. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta lespulsione automatica ed immediata dellassociato. b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nellapposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
a) Declassamento I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto per linizio del tesseramento per lanno successivo, procedono alla verifica delleffettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per lanno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui allArt. 30. La delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso. Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale. I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della Militanza e alleventuale revoca della stessa. Lautosospensione o autodeclassamento dei Soci Ordinari Militanti, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere liter previsto per riacquisire la militanza. b) Azzeramento Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei S.O.M iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale. I giudizi così espressi, si intendono inappellabili. Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro. I Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.
Limporto della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale. A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore. Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente. Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dellanno successivo. Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
La qualità di Socio si perde: per decesso; per dimissioni; per decadenza ai sensi dellultimo comma dellart. 32 del presente Statuto; per espulsione, come previsto dallArt. 53 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento.
Art. 34 - Le Sezioni Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi. Lestensione territoriale, la costituzione, lorganizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali ed approvati dal Consiglio Federale. Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio Federale.
Art. 35 - Il Congresso Nazionale Il Congresso Nazionale è lorgano plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord. Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati. Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio Federale. Esso delibera a maggioranza semplice. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto: il Segretario Nazionale; il Presidente Nazionale; i Segretari Provinciali; i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale; i delegati eletti dai Congressi Provinciali; i Membri del Consiglio Nazionale uscente; i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale; i Presidenti di Provincia; i Sindaci dei capoluoghi di Provincia. Allo stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale. I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per provincia. Ai Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali quali: Aosta, Bolzano e Trento, partecipano in qualità di delegati, tutti i Soci Ordinari Militanti della Provincia con anzianità pari a quella necessaria per assumere le cariche a livello nazionale, secondo il Regolamento. Il Congresso Nazionale elegge: il Segretario Nazionale; il Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà definito con apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale; i delegati al Congresso Federale. Il regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale su proposta dei singoli Consigli Nazionali.
Il Consiglio Nazionale determina lazione del Movimento in sede Nazionale, in esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale. Il Consiglio Nazionale è composto da: il Segretario Nazionale; il Presidente Nazionale; il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo; i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale; i membri eletti dal Congresso Nazionale; Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali. Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento. Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza semplice. E di competenza del Consiglio Nazionale: approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale; deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi; controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dallOrgano Provinciale; deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento; delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dellultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria Sezione Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Federale. Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza. Il Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare. Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui allArt. 5 del presente Statuto.
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 3 (tre) anni. Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni Provinciali. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale. Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale. La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Il Segretario Nazionale, per lesercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti: il Responsabile Organizzativo Nazionale; il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali; ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri. Lavvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Nazionale.
Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. E, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione dindirizzo, decisione e coordinamento politico allinterno e allesterno del Movimento.
LUfficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani Federali, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici del Movimento.
Art. 42 - Entrate Le entrate della sezione sono costituite: dalle quote sociali annuali; dallutile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; dalle sottoscrizioni per la stampa; dai contributi erogati da parte del Movimento; da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente; dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello statale o nazionale. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.
Le spese sono le seguenti: spese generali; spese dellapparato nazionale; spese delle organizzazioni provinciali periferiche; spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui leditoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per campagne elettorali; investimenti.
Art. 44 - LAmministrazione Nazionale LAmministrazione della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (Nazionale) e periferico (Provinciale). LAmministrazione Centrale della Sezione Nazionale è affidata al Comitato Amministrativo Centrale che è composto da 3 (tre) Soci Ordinari-Militanti, nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a tutta lattività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale che assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale. Il Segretario Amministrativo predispone: a) Il bilancio consuntivo e linventario. Lesercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15 giorni da tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio, linventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento. b) Il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche. Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio Nazionale.
LAmministrazione delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare al Consiglio dAmministrazione Centrale il bilancio preventivo per lanno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo Provinciale, controfirmati dal Segretario Provinciale, approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro 15 giorni da tale data e accompagnati dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato dAmministrazione Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre accertamenti contabili e ispezioni. Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di Circoscrizione.
Art. 46 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti Il controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale nomina, ed eventualmente revoca, il Presidente che può anche non appartenere al Collegio dei Revisori dei conti, il quale costituirà il polo di riferimento e coordinamento generale. Lavvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni semestre. Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento. Il Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale.
Il controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dellOrganizzazione, che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto allAlbo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Nazionale. In caso dindisponibilità dei Revisori dei Conti Nazionali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Nazione o del Federale. I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.
Il controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti dallAssemblea Provinciale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso Provinciale. In caso dindisponibilità dei Revisori dei Conti Provinciali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Provincia o del Nazionale. I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.
La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.
Art. 50 - Controllo In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nellambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Art. 8 e 52 del presente Statuto.
Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dallorgano di livello immediatamente superiore: a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato lannullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee dazione del Movimento; o, nei casi più gravi, lo scioglimento dellorgano. Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dellorgano che va a sostituire. Le dimissioni, o il Commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dellorgano superiore, possono determinare lo scioglimento dellintero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dellorgano superiore, può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dellorgano sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento. Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso lOrgano di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende lefficacia del provvedimento impugnato.
Ogni Organo del Movimento vigila sullosservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, allOrgano di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo. LOrgano giudicante procederà allaccertamento dei fatti ed alleventuale audizione del Socio deferito. La rinuncia al diritto alla difesa non esime lOrgano giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza losservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.
Le sanzioni applicabili sono: - il richiamo scritto; - la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e lautomatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte; - lespulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino lattività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica. Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne unimmagine consona ai suoi principi. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino lattività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente lazione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne lunità o il patrimonio ideale. I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente linformazione. Il richiamo scritto, la sospensione e lespulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale. I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, lindicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso. La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori, fatti salvi i casi di quelli dellOrgano Federale, deve essere deliberata da parte dellorgano immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento. La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dellex Socio o dei suoi eredi.
Il Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale, espresso dal rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti, i ricorsi presentati dai Consigli Nazionali contro le delibere dei Collegi Nazionali dei probiviri; è organo dappello di secondo grado nei confronti delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionali, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre secondo le modalità del presente comma. Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo riesame allorgano che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende limmediata esecutività eventualmente già deliberata. I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto dufficio, circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze nazionali, anche una volta cessati dalla carica. Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile con qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale, sia Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri effettivi, il Consiglio Federale, su designazione dei rispettivi Consigli Nazionali, provvederà al reintegro.
Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei termini temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente provvederà al reintegro. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro. Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il S.O.M, quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, allorgano che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende limmediata esecutività eventualmente già deliberata. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione allinterno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa. I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto dufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica. Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.
E costituita la Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Nazionali, dal Responsabile Organizzativo Federale e dal Coordinatore delle Segreterie Nazionali. La commissione così costituita dura in carica fino alla realizzazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli stessi al Consiglio Federale per la loro approvazione. La commissione si ricostituisce ogni qualvolta il Consiglio Federale ritiene necessario predisporre delle modifiche ai regolamenti. Alla prima costituzione essa deve predisporre i regolamenti di cui agli articoli: 30, 31, 33, 34, 36, 50, 51, 52, 53, del precedente Statuto. DISPOSIZIONI FINALI: I II Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni dordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. III Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione Liga Veneta e Lega Lombarda, congiuntamente con il termine Lega Nord Padania. IV Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in corso alla data dellentrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti il Movimento denominato Liga Veneta. V Dal Segretario della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione. Tali gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un S.O.M. residente in loco. Hanno il compito di gestire, nellambito locale di loro competenza, la divulgazione del pensiero leghista, attraverso i sistemi ed i metodi ritenuti più efficaci. VI Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua coscienza e della sua identità. La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti. VII Il Movimento sostiene e promuove gli Stati Generali della Padania, anche attraverso ladesione ad enti, associazioni e fondazioni che si prefiggono di recepire i cahiers de doléances dei popoli padani.. VIII La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio Federale dei Probiviri. La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale ricoperta. IX Nei Direttivi Nazionali e Provinciali, a seguito di specifico invito da parte dei medesimi Direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di parola, del rappresentante delle associazioni di Sport Padania, della Scuola, delle Donne, del Volontariato e della Famiglia. NORME TRANSITORIE 1° Norma Transitoria I Regimi dIncompatibilità, lIneleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per lacquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno normate da apposito regolamento. I regolamenti verranno redatti da unapposita Commissione Istruttoria per i Regolamenti, disciplinata dallart. 56 che li proporrà al Consiglio Federale per lapprovazione entro 30 giorni dallapprovazione del seguente Statuto. Il Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della Commissione. Nella stesura di tale regolamento si dovranno stabilire le specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nel Movimento stesso. Restano validi i Presidenti Nazionali in carica al momento dellentrata in vigore del presente Statuto. 2° Norma Transitoria Fino allapprovazione dei regolamenti di cui alla presente Norma Transitoria, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 30, 50, 51, 52 e 53 del precedente Statuto. Analogamente, sino alla stesura del Regolamento, lanzianità di Militanza, richiesta per ricoprire cariche a livello federale, è fissata in 5 (cinque) anni.
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